2016, reintrodotto l’Anatocismo Bancario


2016, reintrodotto l’Anatocismo Bancario

Anatocismo 2016

images 4La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha introdotto un emendamento che modifica l’art 120 del T.U.B., articolo dedicato all’anatocismo bancario.

La nuova formulazione sarà la seguente:

Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.».

L’emendamento accoglie e trasforma in legge la linea di Banca d’Italia proposta lo scorso 25 agosto 2015 (1) che così prevedeva

  • Gli interessi diventano esigibili decorsi 60 giorni dal ricevimento dell’estratto conto o delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento. Decorso il termine di 60 giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto corrente o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale pertanto produrrà nuovi interessi, ricreando, di fatto, un effetto anatocistico;

Nella nuova formulazione dell’art. 120 del T.u.b. non si può parlare di esclusione dell’anatocismo, anzi esso è reintrodotto nelle ipotesi in cui il cliente autorizzi (quanto liberamente è discutibile) l’istituto di credito ad addebitare in conto gli interessi maturati e conteggiati al 31 dicembre di ogni anno  e divenuti esigibili il 10 marzo dell’anno successivo. In questo caso gli interessi addebitati diventano capitale, quindi nuovamente produttivi di ulteriori interessi: ecco ricreato l’effetto anatocistico.

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1) Proposta delibera CICR – testo pubblicato il 25/08/2015

Permalink: http://indebitibancari.altervista.org/2016-reintrodotto-lanatocismo-bancario/

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