Rinnovo cessione del quinto prima di 24 o 48 mesi? Spetta un risarcimento

Rinnovo cessione del quinto prima di due o quattro anni: spetta un RISARCIMENTO per violazione dell’art. 39 D.P.R. 180/1950.

csqSegnaliamo una importante Decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario(1) che sanziona il comportamento di Banche e Finanziarie che hanno stipulato contratti di cessione del quinto senza rispettare i termini minimi previsti tra un rinnovo e quello successivo,  come previsto dal D.P.R.n. 180/1950, secondo cui:

E’ vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione

Pertanto tutti coloro che hanno  rinnovato una o più cessioni del quinto

prima che siano decorsi i due quinti del finanziamento possono chiedere  un risarcimento.

Per verificare preliminarmente  se il rinnovo è avvenuto prima del termine stabilito dalla legge è sufficiente fare una semplice operazione: ad esempio se la nostra cessione del quinto ha una durata totale di 120 mesi, il  rinnovo è legittimo dopo la 48ma rata, quindi (120:5)*2=48

Banche e finanziarie  spesso hanno ignorato un divieto espressamente stabilito dalla legge, permettendo e in alcuni casi promuovendo rinnovi repentini, fatti anzitempo, incrementando così  i costi dei finanziamenti a carico dei clienti.

Ma quanto può spettare a titolo di risarcimento?

I criteri per stabilire l’importo risarcibile sono collegati al periodo di anticipazione del nuovo contratto rispetto ai termini di legge e all’importo di spese, oneri, commissioni e assicurazioni  addebitate nel nuovo contratto.  Questa è la linea seguita dall’Arbitro Bancario Finanziario ma , segnaliamo che, ad esempio,  il Tribunale di Parma(2) ha seguito un criterio ben più punitivo, quantificando il risarcimento del danno pari alla  quota di oneri non maturati, calcolata fino alla scadenza originaria del contratto.

La richiesta di risarcimento si può unire alla richiesta di rimborso delle quote di commissioni, spese ed assicurazioni non maturate (per approfondimenti Rimborso cessione del quinto in 5 passi,  Commissioni cessione del quinto: come chiedere il rimborso ).

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Fonti:

1) Decisione 5762/2016

2) Sentenza Tribunale di Parma 27/11/2015

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