Segnaliamo un altro caso in cui la CIV (Commissione istruttoria Veloce) risulta essere applicata ed addebitata con modalità illegale.
La conseguenza di questa illegittimità è che, quanto detratto a tale titolo dal conto corrente, deve essere restituito al cliente.
Nel caso specifico il correntista, con Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, contestava le onerose commissioni (CIV) addebitate per le somme utilizzate oltre il fido concesso, sconfinamenti che, vogliamo qui ricordare, di fatto sono sempre autorizzati dalla banca.
Nella Decisione (1) dell’A.B.F. si legge che la CIV trova applicazione solo a seguito di:
- “addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente”
- “solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata” (cfr. Decr. MEF 644/2012, art. 4).
In base a questi principi, emerge quindi dalla decisione che la CIV, può essere considerata legittima solo allorché siano puntualmente indicati:
- gli addebiti che provocano il superamento dell’importo affidato o aggravano la precedente esposizione già extra-fido,
- il saldo disponibile alla fine di ogni giornata in cui è addebitata la CIV.
In presenza di tali condizioni “è resa possibile la verifica, per ciascuno sconfinamento o aggravio di uno sconfinamento preesistente, della legittimità dell’applicazione della CIV.
Nel caso in questione l’intermediario (la banca) si è limitato a dare atto, per ogni addebito a titolo di CIV, della data in cui – a suo dire – il relativo sconfinamento si sarebbe verificato, così di fatto non provando il rispetto delle precise condizioni imposte dalla legge per l’applicazione della commissione, tenuto anche conto del fatto che i “saldi per valuta” riepilogati nel riassunto scalare non sono ex se idonei a costituire il presupposto per l’addebito della CIV”.
Il Collegio di Milano dichiara illegittimi tutti gli addebiti contabilizzati a titolo di CIV con conseguenti obblighi restitutori a favore del cliente.
Mail: [email protected]
Mob: 339 1516383
DOCUMENTI NECESSARI
– Estratti conto completi di riepilogo delle competenze
Nostro compenso a rimborso ottenuto, 25% di quanto riconosciuto dalla Banca
(1) Fonte: www.arbitrobancariofinanziario.it/ Decisione 7619/2014
Altre fonti: Decisioni Abf n. 20422/21 – 19029/21 – 17916/2021 – 13309/2021 – 16312/2020;
Autore: Area Tecnica Indebiti Bancari – Torino
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