Usura e Clausola di salvaguardia mutuo: operativa solo per il futuro; Trib. Asti 2015


Clausola di salvaguardia mutuo: efficace solo per il futuro, non alla stipula del contratto. Tribunale di Asti, ordinanza 6 luglio 2015;

Segnaliamo un provvedimento del Tribunale di Asti, del 6 luglio 2015, che analizza l’operatività della clausola di salvaguardia su un mutuo, la cui funzione è quella di armonizzare i tassi previsti nel contratto con i tassi soglia, per evitare di effettuare pagamenti usurari.

Si accoglie la tesi secondo cui detta clausola ha valore pro futuro, quindi nella fase di esecuzione del contratto, e non si estende alle pattuizioni originarie. Se ne deduce che tutte le condizioni economiche previste alla stipula del contratto, ancorchè eventuali (es. interessi di mora) devono essere rispettose del dettato legislativo, coerenti con quanto previsto dall’art. 644 c.p ” Chiunque, ……., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa ….. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito…”

Evidenziamo di seguito quanto emerge dalle motivazioni contenute nell’ordinanza :

  • la predetta clausola di salvaguardia è da ritenersi operativa “per l’avvenire”, quindi successivamente al momento di stipula del contratto; 
  • non è pensabile l’applicazione della clausola di salvaguardia a pattuizioni geneticamente contrarie alla legge, poichè questo si risolverebbe nella disapplicazione dell’art. 1815 comma 2, cod. civ.,  secondo il quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Il giudice, nel caso specifico,  ritiene presente un ragionevole fumus di fondatezza sulle questioni sollevate, accoglie l’opposizione e sospende una procedura esecutiva.

Fonte: Ordinanza Tribunale di Asti del 06/07/2015

 

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