VARIAZIONI UNILATERALI DEI CONTRATTI BANCARI, SPESSO SONO ILLEGITTIME


VARIAZIONI UNILATERALI NEI CONTRATTI BANCARI, SPETTANO RIMBORSI SE ILLEGITTIME

 

La normativa in tema di variazioni unilaterali nei contratti bancari ha subito negli anni profondi  mutamenti.
Nell’art. 118 del TUB sono indicate le regole che le banche devono rispettare per poter validamente apporre modifiche contrattuali.
Vediamo qual è il contesto normativo attuale e quali crismi devono essere rispettati affinchè una variazione unilateralmente imposta dalla banca sia vincolante nei confronti del cliente.

 

La legge è particolarmente chiara sul punto: l’eventuale violazione delle norme comporta l’inefficacia della modifica ed il ripristino delle condizioni più favorevoli.

La facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le condizioni deve essere espressamente approvata dal cliente; il meccanismo è simile a quello di approvazione delle clausole vessatorie: la previsione contrattuale deve essere portata a conoscenza del cliente, il quale approverà la norma nell’ambito delle condizioni generali e, a parte, firmerà le clausole onerose in maniera specifica. Nei contratti a tempo determinato (es. mutui, finanziamenti) la facoltà di modifica unilaterale non può riguardare i tassi di interesse.

Attenzione: nei vecchi contratti, ad esempio contratti di conto corrente e apertura di credito stipulati negli anni 80-90 e ancora negli anni 2000, questa clausola è spesso nulla (invalida) con possibilità di richiedere il ripristino delle condizioni più vantaggiose ed il ricalcolo del saldo a debito o a credito.

Le variazioni contrattuali devono interessare condizioni già esistenti, non è possibile inserire attraverso una proposta di modifica unilaterale una nuova condizione sia di natura economica che di natura normativa.

Deve sempre sussistere un giustificato motivo e questo deve essere sempre chiaramente esposto. Non sono ritenute idonee le motivazioni generiche e sintetiche come:

  • il richiamo agli “effetti prodotti dall’attuale crisi economica e finanziaria”,
  • all’ ”andamento del rapporto creditizio” ,
  • il “mutato contesto di mercato”
  • “l’aumento dei costi amministrativi di gestione” ,
  • il “recupero percentuale del tasso di inflazione”.

In tutti questi casi le variazioni sono state ritenute illegittime, quindi non applicabili, e ripristinate le condizioni più favorevoli precedenti.

La banca deve trasmettere la comunicazione evidenziando la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Le variazioni devono essere comunicate con un anticipo di  almeno 60 giorni, devono avere forma scritta o essere trasmesse su “supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”. Evidenziamo che è la Banca a dover dare prova dell’avvenuta trasmissione della comunicazione e della ricezione della stessa, ad esempio con la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata, anche se questa ipotesi è remota: nella nostra esperienza non abbiamo mai visto tali onerose  modalità di invio. Per “supporto informatico durevole”  deve intendersi la documentazione inviata e conservata sull’Internet Banking, chiaramente i contratti devono prevedere espressamente questa modalità di invio e le relative condizioni devono essere approvate dal cliente ed è sempre consigliabile verificare il contratto sottoscritto.

Come far valere i propri diritti nell’ipotesi in cui non sia stata rispettata la normativa? Per le questioni sorte dopo il 1/1/2009 è possibile attivare la procedura stragiudiziale davanti all’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) .

A titolo di esempio segnaliamo questa decisione dell’Abf: DECISIONE ABF 13/01/2014_IL CASO.IT   

 

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