Copia documenti bancari ex art 119 Tub, è un diritto del singolo cointestatario; ABF


Conto corrente cointestato e diritto alla copia della documentazione ex art. 119 TUB

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Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario, ha affermato il principio secondo cui, sussistendo un conto corrente bancario cointestato con firma disgiunta, ciascuno dei correntisti ha il diritto di ottenere a proprie spese, ai sensi dell’art. 119 comma 4 del  TUB, la documentazione relativa a operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, anche se compiute dall’altro cointestatario (1)

La questione esaminata riguarda la richiesta di copia di assegni bancari emessi dal cointestatario del conto a favore di terzi. Inizialmente la banca respinge la richiesta opponendo il diritto alla privacy del terzo beneficiario dell’assegno. Il cliente sottopone la questione all’Arbitro Bancario Finanziario.

Questi i punti analizzati dal Collegio, il quale  ritiene che:

  • “il contratto di conto corrente cointestato, ancorché a firma disgiunta, ha carattere unitario, dato che è stipulato tra due parti: la banca da un lato e i correntisti cointestatari dall’altro, i quali costituiscono una sola “parte” formata da una pluralità di persone (parte c.d. soggettivamente complessa)”;
  • l’art. 119 comma 4 del TUB “allude alle operazioni poste in essere dal cliente negli ultimi dieci anni, non può che riferirsi a tutti i soggetti contitolari del conto, indipendentemente da chi abbia concluso materialmente l’operazione riversata sul conto stesso”;
  • non sussiste un “conflitto tra il diritto alla informazione sui dati personali (disciplinato dal d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003) e il diritto alla comunicazione alla clientela bancaria (disciplinato dal d.lgs 1.9.1993 n.385), per il principio di specialità dovrebbe prevalere la previsione della legge bancaria, ancorché anteriore alla formazione del codice della privacy”;
  • inoltre “il conflitto tra le discipline menzionate non ricorre neanche riguardandolo tutto all’interno del sistema di protezione dei dati personali, considerando che la regola sancita nell’art. 23 del codice della privacy, secondo cui il trattamento dei dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso dell’interessato, è derogata dal successivo art.24 che non esige il consenso allorquando il trattamento sia necessario per “adempiere un obbligo di legge” (nel caso specifico, guarda caso, il disposto dell’art.119, comma, 4 TUB)”

Il Collegio quindi accoglie la domanda e accerta il diritto ad ottenere la copia degli assegni compresa l’indicazione dei beneficiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(1) Collegio di Coordinamento dell’Arbitro bancario Finanziario n. 5856/2015

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