Copia documenti bancari e privacy, gratuito l’accesso ai propri dati.


Costo delle copie di documenti bancari e gratuità dell’accesso ai dati personali

Torniamo ancora una volta sul tema del costo della documentazione bancaria richiesta in copia. Molte persone segnalano di aver ricevuto richieste esorbitanti, prezzi fino 10 € a foglio.

Oltre al recente intervento dell’ABF – Collegio di Roma di cui si è parlato nell’articolo  Quanto costa richiedere copia dei documenti bancari ex art 119 Tub?, ricordiamo che il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) prevede agli art. 7 e 8 la possibilità di ottenere l’accesso ai propri dati personali in forma gratuita. A fronte di una richiesta avanzata ai sensi degli art. 7 e 8 citati nessun importo deve essere chiesto anche se disposizioni previste per altri fini dispongono diversamente.

Il Garante della Privacy nella deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004, pubblicata sulla G.U. n. 55 dell’ 8 marzo 2005 (consultabile al link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1104892) aveva previsto un tetto massimo di € 20,00 quale contributo per “comunicare i dati in forma intellegibile” che non riguarda le “richieste di trasporre i dati su supporti di uso più comune, come ordinari floppy disk o cd-rom” bensì “solo richieste attinenti a determinati supporti di maggior costo quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici”.

Inoltre tale contributo “non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili nel caso specifico”.

La Banca d’Italia, nelle nuove disposizioni relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del luglio ’09, ribadisce il diritto, da parte del cliente, di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa agli ultimi dieci anni, ma precisa: “Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n, 196, secondo le modalità stabilite dal Garante.”.

Si ritiene pertanto che, quale che sia il rapporto intrattenuto con l’intermediario, sia esso bancario, creditizio o di prestazione di servizio finanziario, ogni richiesta di conoscere, in forma intellegibile, i dati personali che lo riguardano, se avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs 196/03, deve essere compiutamente evasa dall’intermediario senza alcuna richiesta di spesa (1)

Comportamenti contrari alla legge, dilatori, ostruzionistici devono essere segnalati all’ufficio reclami presente presso ogni istituto di credito, i recapiti sono facilmente reperibili sui siti web delle singole banche. Successivamente, se non si riesce a risolvere la questione è consigliabile presentare un Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. La procedura non prevede assistenza legale obbligatoria.

Fonti:

(1) R. Marcelli: RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AVANZATA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D. LGS 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) del 1.9.2009 – consultabile al link: http://www.studiomarcelli.com/fileadmin/StudioMarcelli_documenti/Articoli_vari/Richiesta_dcumentazione.pdf 

Garante Privacy: Codice in materia di protezione dei dati personali (testo aggiornato)

 

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