COPIA DOCUMENTI BANCARI, COME RICHIEDERLI CON EFFICACIA – EX ART 119 TUB


 

COME CHIEDERE E OTTENERE LA COPIA DI DOCUMENTI BANCARI

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le richieste di copie documenti bancari quali estratti conto, contratti di conto corrente, di fido, di mutuo o di contabili di singole operazioni da parte di utenti bancari. I motivi della richiesta sono i più diversi, per lo più riconducibili ad esigenze di tutela, di natura giudiziaria o extra giudiziaria, o semplicemente per integrare il proprio archivio.

INDEBITI BANCARI

Vediamo come procedere per chiedere e ottenere la copia di documenti bancari.

  1. Le norme di legge di riferimento
  2. Chi può chiedere i documenti
  3. Per quanto tempo sono conservati i documenti
  4. Come fare la richiesta
  5. I tempi di risposta della Banca
  6. Quanto costano le copie dei documenti bancari?
  7. Se la Banca non adempie?
1. Le norme di legge di riferimento

Prima di tutto osserviamo che il diritto ad ottenere il rilascio della copia di documenti bancari trova il suo fondamento in diverse norme. Alcune hanno carattere generale riconducibili alla buona fede nelle relazioni contrattuali (art. 1375 codice civile “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”) e alla correttezza (art. 1175 codice civile “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”), altre sono specifiche per l’ambito bancario.

Ricordiamo che una regola fondamentale prevista dal Testo Unico Bancario (di seguito Tub) è che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto ed una copia deve essere consegnata al Cliente (art. 117 Tub). Di conseguenza, nel caso in cui la copia non sia consegnata o sia stata successivamente smarrita o semplicemente l’utente faccia richiesta di consegna, la Banca è tenuta alla consegna della documentazione.

Ma c’è di più. L’art. 119 del T.u.b. al comma 4 prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

2. Chi può chiedere i documenti

Il diritto a ricevere copia dei documenti bancari è proprio:

– del Cliente. Nel caso di rapporti cointestati il diritto è esteso ai singoli cointestatari i quali possono esercitarlo anche disgiuntamente;

– di colui che succede al Cliente a qualunque titolo, ad esempio gli eredi (alla banca deve essere fornita la prova della qualità di erede)

– di colui che subentra nell’amministrazione del beni del Cliente, ad esempio il curatore fallimentare.

 
 
3. Per quanto tempo sono conservati i documenti

Normalmente viene rilasciata la documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Questo termine non riguarda i contratti i quali, se fanno riferimento ad un rapporto non prescritto, devono essere consegnati in copia anche se sottoscritti oltre i 10 anni.

 
 
4. Come fare la richiesta

Non ci sono forme particolari pretese dalla legge, tuttavia per essere certi che la richiesta venga esaminata nei termini di legge è opportuno presentare al proprio istituto, meglio se alla filiale che ha aperto il rapporto, una richiesta scritta da trasmettere con modalità a scelta tra:

  • raccomandata a mano, in duplice copia; una copia dovrà esservi restituita firmata per ricevuta dalla banca
  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • mail Pec; in questo caso fa fede il rapporto di consegna della Pec

Tutte le ricevute sono da conservare con cura, potrebbero tornare utili se l’istituto non soddisfacesse la richiesta.

Nella richiesta è necessario indicare gli elementi minimi indispensabili alla Banca per individuare i documenti:

– dati relativi al soggetto titolare del rapporto;

il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta;

il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte;

Naturalmente più è precisa la richiesta più la Banca sarà agevolata nel reperire i documenti e più rapidamente sarà evasa l’istanza.

 
 
5. I tempi di risposta della Banca

Le copie dei documenti richiesti devono essere prodotte entro un congruo termine e comunque entro 90 giorni.

6. Quanto costano le copie dei documenti bancari?

Per quanto riguarda i costi da sostenere per ottenere copia dei documenti, la normativa prevede che possano essere addebitati i soli costi di produzione della documentazione. In argomento segnaliamo che sono intervenute diverse Decisioni dell’Arbitro Bancario che segnano un limite alla discrezionalità della banca. Trovate i dettagli in questi nostri articoli Sei regole per evitare il caro-copia in Banca e Copia documenti bancari e Privacy, gratuito l’accesso ai propri dati.

7. Se la Banca non adempie?

Quando l’istituto non risponde o soddisfa la richiesta solo parzialmente il consiglio è di scrivere all’Ufficio Reclami della banca, i recapiti sono reperibili facilmente sui siti internet degli istituti di credito.

Entro 60 giorni l’ufficio è tenuto a rispondere. Il nuovo termine è entrato in vigore dal 1 ottobre 2020. Qualora non rispondesse o la risposta non vi appagasse è possibile presentare Ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il costo della procedura è di € 20,00 che vengono rimborsati interamente quando la questione viene risolta a favore del cliente.

Ricordiamo che la procedura davanti all’ABF è di natura stragiudiziale e non occorre assistenza legale.

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Mail: [email protected]
Mob: 339 5914159

Istanza di rilascio documentazione bancaria, Reclamo ed attività extra giudiziali connesse:

€ 80,00 (tariffa flat, comprensiva di imposte, oneri, ritenuta)

Articolo aggiornato il 27/10/2020 da Area Tecnica Indebiti Bancari – Torino

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Copia documenti bancari, come richiederli con efficacia ex art. 119 Tub
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