Fine dell’anatocismo: in arrivo la delibera del CICR attuativa dell’art. 120 TUB


Fine dell’anatocismo: la nuova delibera Cicr attuativa dell’art. 120 Tub.

Articolo revisionato il 29.03.2016

E’ stata pubblicata la Proposta di Delibera del CICR “Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come sostituito dall’art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147)” (1) che di seguito riassumiamo nei punti salienti.

 

  • Espressamente vietata la produzione di interessi sugli interessi maturati (art. 3 – Regime degli interessi);
  • Interessi, debitori e creditori, conteggiati con pari periodicità 1 volta all’anno (art. 4 comma 2 – “Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”);
  • Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale;
  • Gli interessi diventano esigibili decorsi 60 giorni dal ricevimento dell’estratto conto o delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento. Decorso il termine di 60 giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto corrente o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale pertanto produrrà nuovi interessi, ricreando, di fatto, un effetto anatocistico;
  • In caso di estinzione del rapporto, il saldo riferibile al capitale produce interessi solo se contrattualmente stabilito;

Queste regole si applicano ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito.

I contratti in corso devono essere adeguati a quanto prescritto dall’art. 120 del Tub e dalla delibera del Cicr a mezzo variazioni di variazioni unilaterali, ove possibile, oppure con richiesta di sottoscrizione di nuovi accordi contrattuali. Il termine ultimo è il 31 dicembre 2015.

La delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.

29.03.2016 – Aggiornamento

La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha introdotto un emendamento che modifica l’art 120 del T.U.B., articolo dedicato all’anatocismo bancario.

L’articolo è al seguente link: 2016, reintrodotto l’Anatocismo Bancario

 

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(1) Fonte: Banca d’Italia. Proposta di Delibera Cicr testo pubblicato il 25/08/2015

Approfondimenti: Relazione sull’analisi d’impatto Banca d’ItaliaGuida all’attuazione dell’art. 120 Tub