USURA MUTUI: IL COSTO PER L’ESTINZIONE ANTICIPATA è PARTE DELLA PROMESSA USURARIA

Il recente provvedimento del Tribunale di Pescara, depositato il 28 novembre 2014, ha affermato un importante principio in tema di Usura originaria. Ai fini del calcolo del costo effettivo del credito, il cosiddetto TAEG, per verificare ed accertare l’esistenza di una promessa usuraria nel contratto, è corretto considerare anche il costo pattuito per l’estinzione anticipata del mutuo o finanziamento; questo nell’ipotesi, altresì solo potenziale, in cui il cliente intenda fin da subito estinguere il contratto. I principi che ne discendono possono essere così sintetizzati :

  • è sufficiente,  trattandosi di promessa, che il costo usurario si verifichi solo potenzialmente al momento della stipula; la promessa usuraria deve essere accertata esaminando tutte le condizioni stabilite nel contratto.
  • i tassi convenzionali, i tassi moratori e tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito devono rispettare la normativa sull’usura (L. 106/96) . Tutte le spese accessorie quali le polizze assicurative a copertura del rischio di credito, le spese di istruttoria, le spese di intermediazione, i compensi per estinzione anticipata, sono rilevanti, ai fini della verifica del Taeg e il successivo raffronto con il tasso soglia di periodo, rimangono escluse le spese per imposte e tasse;
  • “qualora il costo potenziale dell’estinzione anticipata si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione della sola somma ricevuta a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione): tanto è legittimo dedurre dal fatto che il Collegio pescarese, trascrivendo la nota sentenza della Corte di Cassazione n° 350/2013, richiama espressamente l’art. 1815, 2° comma, codice civile, il quale sancisce come conseguenza dell’usura la non debenza di alcun interesse dal cliente alla banca, ponendosi in linea con altra giurisprudenza fra cui Corte di Appello Venezia, sentenza del 18 febbraio 2013, per la quale “L’articolo 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione legislativa operata dall’articolo 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24 – di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 – esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito1

  Seguono alcuni passaggi del Provvedimento del Tribunale di Pescara del 21.11.2014, depositato in data 28.11.2014: “… Con ricorso depositato il 08.09.2014, il reclamante impugnava il provvedimento di rigetto emesso dal GE nel procedimento n° RG 1128/2014 in data 31.07./25.08.2014 insistendo per la sospensione/revoca dell’esecutività del titolo esecutivo, costituito dal contratto di finanziamento fondiario stipulato il 28.01.2011, sulla scorta delle seguenti ragioni: 1. inesistenza del diritto di agire in executivis del creditore procedente, in quanto il contratto de quo prevedeva già alla data della stipula una esplicita promessa usuraria, contenuta nella clausola n. 8, relativa alla estinzione anticipata del capitale mutuato, che prevede la corresponsione di un compenso omnicomprensivo fissato nella misura del 0.5% sul capitale anticipatamente rimborsato. Nello specifico esponeva come il TAEG calcolato e sviluppato sull’ipotesi in cui l’opponente avesse voluto avvalersi della possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale mutuato in concomitanza alla scadenza della prima rata di preammortamento (30.06.2011) risultasse superiore al tasso soglia consentito, conducendo ad un risultato pari al 5,47% superiore al tasso soglia riferibile al primo trimestre 2011, stabilito per la categoria dei mutui a tasso variabile, pari al 4.02%.” “Ora la censura relativa all’usurarietà dei tassi è fondata su un unico e assorbente argomento, rappresentato dal fatto che sarebbe stata pattuita una promessa usuraria al momento della stipula del contratto, laddove vengono fatti rientrare, tanto i costi certi tanto i costi potenziali del finanziamento (ossia i costi per l’estinzione anticipata). Invero, accordando cittadinanza alle argomentazioni svolte dal debitore, sulla scorta di quanto statuito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n° 350/2013 la censura è fondata in relazione al tasso usurario perché “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p.c., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002n. 29: il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori; Cass., n. 5324/2003)”. Orbene, in termini elastici la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe dipendono da un fatto del mutuatario. Peraltro, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e statuisce che sono, altresì, usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Premesso, quindi, che la ratio del legislatore si riscontra nella necessità di contenere i tassi anomali, in armonia alle più recenti mentovate statuizioni della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia a qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo. Ai fini della individuazione della soglia usuraria, si rileva che il tasso effettivo medio globale è il tasso effettivo medio in vigore relativo ad una determinata categoria di operazioni di finanziamento e costituisce il limite previsto dal 3° comma dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari e si estrapola dalle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d’Italia per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e le tabelle del TEGM sono pubblicate in gazzetta ufficiale e sui siti della Banca d’Italia e del Ministero indicato. Il TEGM, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Pertanto, considerato come ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2 L. 108/1996 il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia D’Usura, determinato dal Legislatore, con TEG rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del 50%, si deduce, nel caso di specie, che il tasso TAEG relativo a mutui a tasso variabile per il primo trimestre del 2011 corrisponda a 4,02 (2.68 + 1.34) sia stato abbondantemente superato dal TAEG legato al contratto di finanziamento ripassato tra le parti”2.

1- 2 Fonte  Avv. Dario Nardone Link: http://www.studiolegalenardone.it/il-costo-della-estinzione-anticipata-del-finanziamento-puo-concretizzare-una-promessa-usuraria-conseguente-applicazione-dellart-1815-2-comma-c-c-non-debenza-di-interessi-tribunale-co/ 


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