ABF decisioni favorevoli al cliente nel 67% dei casi; relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario 2014


 

ABF decisioni favorevoli al cliente nel 67% dei casi; relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario 2014

E’ stato pubblicato il rapporto sull’attività dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)svolta nel 2014.

E’ cresciuto sensibilmente il numero dei ricorsi presentati, pari a 11.237, con un + 43% rispetto al 2013. Nel 67% dei casi le decisioni dell’ABF sono state favorevoli al cliente, con accoglimento totale o parziale delle richieste, ovvero con dichiarazione della cessazione della procedura conseguente al raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti.

Logo: Arbitro Bancario Finanziario - Risoluzione Stragiudiziale Controversie           La relazione pubblicata e consultabile sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario segnala le numerose tematiche affrontate nel corso del 2014 e le contestazioni che sono state risolte a favore del cliente. A titolo di esempio:

  •  Il rifiuto della banca di procedere all’estinzione del conto corrente, richiesta dal cliente, è illegittimo anche quando dal saldo risulti un credito a favore dell’intermediario
  • Il riferimento a “cambiamenti di mercato” non integra gli estremi del giustificato motivo richiesto dalla legge per l’esercizio delle variazioni unilaterali
  • In tema di CIV (commissione di istruttoria veloce) grava sulla banca l’onere di provare di aver compiuto l’istruttoria veloce in relazione a ogni singola applicazione della CIV. In caso di utilizzo intensivo della commissione, non è verosimile che la banca operi con cadenza settimanale un’istruttoria, per quanto veloce, sulle capacità di rimborso del cliente
  • Non è conforme a buona fede la condotta dell’intermediario che induce il cliente a concludere un contratto di deposito assicurando interessi elevati solo nel caso in cui si verifichino determinate condizioni, pur essendo consapevole, già prima della stipula, che tali condizioni sono irrealizzabili
  • in tema di estinzione anticipata delle cessioni del quinto i Collegi sono orientati nel senso di considerare rimborsabili  le voci di spesa a maturazione progressiva (recurring), limitatamente alla quota non maturata. Sono state considerate rimborsabili  le commissioni bancarie e finanziarie, le spese di intermediazione, quelle di incasso quote e i premi versati per le polizze connesse con il rischio del credito
  • altre pronunce favorevoli riguardano l’utilizzo fraudolento di carte e bancomat e altri strumenti di pagamento

Ricordiamo che il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario

  • non prevede obbligo di assistenza legale,
  • il costo della procedura è limitato ad un contributo di € 20,00 (restituiti con l’accoglimento totale o parziale della domanda)
  • è competente per questioni successive al 1° gennaio 2009 e  per importi entro € 100.000

Le regole del procedimento sono indicate all’interno del sito dell’Arbitro Bancario Finanziario.

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