Anatocismo bancario RIMBORSO 2019. Come chiedere il rimborso degli interessi

ANATOCISMO BANCARIO RIMBORSO DEGLI INTERESSI

ANATOCISMO BANCARIO, COME CHIEDERE IL RIMBORSO DEGLI INTERESSI ALLA BANCA

 

In questo articolo vogliamo fornire alcune indicazioni in tema di anatocismo bancario in particolare su come chiedere alla Banca il rimborso degli interessi anatocistici maturati dal 2014 al 2016. L’argomento interessa tutti coloro che hanno pagato in questo lasso temporale interessi passivi per il fido o per sconfinamenti (conto in rosso).

Precisiamo che in questo articolo ci occuperemo solo dell’anatocismo illegittimo maturato tra il 2014 ed il 2016 poiché il ristoro può essere ottenuto in via extra-giudiziale senza l’assistenza di un legale.

 

COSA è L’ANATOCISMO ?

Prima di tutto è importante sapere che con l’espressione anatocismo si fa riferimento al calcolo degli interessi non solo sul capitale, ma anche sugli interessi già scaduti. Gli interessi scaduti (interessi semplici) vengono sommati al capitale e producono a loro volta interessi (denominati composti) determinando una maggior debito. E’ l’effetto della capitalizzazione.

 

ANATOCISMO DAL 2014 AL 2016

Alla fine del 2013 il legislatore è intervenuto con una modifica del Testo Unico Bancario.

Questo provvedimento ha:

  • vietato l’anatocismo.
  • determinato l’invalidità delle clausole che riguardavano la capitalizzazione degli interessi
  • introdotto un divieto con effetti sia sui contratti in corso sia su quelli ancora da stipulare.

Le Banche hanno ignorato la norma, sostenendo che mancavano i provvedimenti secondari del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio). Hanno quindi continuato a capitalizzare trimestralmente gli interessi. Questo almeno fino alla seconda parte del 2016 quando viene adottato il Decreto attuativo della modifica normativa introdotta con il D.L. 18/2016 poi convertito con modifiche nella L. 49/2016

 

COSA DICE L’ARBITRO BANCARIO SUL RIMBORSO DELL’ANATACISMO DAL 1.1.2014?

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario si è espresso sulla questione sostenendo l’immediata operatività del divieto di anatocismo dal 1.1.2014.

In questa prospettiva il Collegio ha ritenuto non dovuti gli interessi anatocistici addebitati sul conto del ricorrente tra il 2014 e il 2016, in ragione dell’illiceità sopravvenuta della relativa clausola contrattuale.

 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’ANATOCISMO DAL 2014

Per chiedere il rimborso degli interessi anatostitici addebitati sul conto corrente dal 2014 suggeriamo di inviare alla Banca un Reclamo all’ufficio preposto. I recapiti sono facilmente reperibili sui siti internet degli istituti di credito. Pubblichiamo un fac simile da cui prendere spunto.

La Banca è tenuta a rispondere in 30 giorni. A questo punto, se la risposta non soddisfa o se non c’è una risposta, è possibile inviare il Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Non c’è obbligo di assistenza legale. E’ previsto un unico contributo di € 20 che sarà rimborsato alla fine del procedimento anche nel caso di accoglimento parziale del ricorso.

L’Arbitro Bancario valuta sulla base dei documenti allegati al Ricorso. In questo caso è bene allegare copia degli estratti conto completi degli elementi per il conteggio delle competenze del periodo contestato.

Fonti: L. 147/2013 – art. 1283 codice civile –  art. 120 Tub – Decisione 7854/2015

©Riproduzione Vietata

_______________________________________________________________________________

Fac simile per richiedere alla banca l’anatocismo applicato dal 1 gennaio 2014 

Mittente:

__________________________________

Luogo e data ______________________

Raccomandata a.r. o PEC

Spett.le

BANCA __________________________

UFFICIO RECLAMI

Via/P.zza ____________________ n. __

( ______ ) ___________________ (___)


Raccomandata a.r. o PEC

Spett.le

BANCA __________________________

FILIALE

Via/P.zza ____________________ n. __

( ______ ) ___________________ (___)

 

Oggetto: Richiesta rimborso interessi e competenze anatocistiche a decorrere dal 1° gennaio 2014 – Rif. conto corrente n. ___________________

Il/La sottoscritt/a ___________________________________________, nato a __________________ il ____/____/_____, residente in __________________, Via ______________________________ n. ____, con telefono n. _________________________, e-mail _____________________________, in qualità di legale rappresentante della società ____________________________________, con sede in _______________, Via_______________________________, P.iva ______________________________, titolare del rapporto di conto corrente in oggetto, stipulato il _____________,

PREMESSO CHE

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629, è intervenuta a modificare sensibilmente la disciplina dell’anatocismo bancario, introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile, vietando la capitalizzazione composta delle competenze bancarie a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Giurisprudenza di legittimità con tre sentenze, peraltro due delle quali a Sezioni Unite, aveva dapprima sancito la nullità dell’anatocismo trimestrale (Cassazione civile, sentenza 4 novembre 2004, n. 21095), per poi giungere a dichiarare la nullità dell’anatocismo annuale in favore della banca e la legittimità di quello annuale in favore del cliente (Cassazione civile,  sentenza 3 dicembre 2010, n. 24418); principi riaffermati con la recente sentenza del 7 maggio 2015 n. 9127 – Corte di Cassazione, Sezione VI Civ.;

la Giurisprudenza di merito è intervenuta con il provvedimento del Tribunale Roma del 17/1/2018 n. 1183 e ordinanza del 16/10/2015, del Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1463 del 10/4/2014, della Corte di Appello di Genova, terza sezione civile, del 17 marzo 2014, del Trib. Milano, Ordinanza del 25 marzo 2015, del 3 aprile 2015 e del 30 giugno 2015, del Tribunale di Cuneo, Ordinanza del 29 giugno 2015, del Tribunale di Biella, Ordinanza del 7 luglio 2015, del Tribunale di Monza, sentenza del 24/5/2017 n. 1583,

che i succitati provvedimenti hanno confermato come la modifica dell’art. 120 TUB, introdotta dalla c.d. legge di stabilità 2014, abbia posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari, introducendo una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c. Dall’entrata in vigore di tale legge non è più quindi consentita, nell’ambito dei rapporti bancari, alcuna capitalizzazione. Ne deriva, pertanto, il diritto del cliente di ripetere le somme per tale titolo addebitategli in conto nel periodo successivo al 1° gennaio 2014;

Tutto ciò premesso,

si invita il Vs. istituto a restituire tutte le somme già percepite a titolo di competenze capitalizzate trimestralmente, maggiorate di interessi legali dalla data dell’indebito ad oggi.

Rimaniamo in attesa di un Vs. cortese riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente, in mancanza ci vedremo costretti sottoporre la questione all’Arbitro Bancario Finanziario.

Con l’occasione porgiamo

Distinti saluti