Anatocismo, consumatori sul piede di guerra dopo le ultime pronunce di Cassazione

Fonte: Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto (Anatocismo, consumatori sul piede di guerra dopo le ultime pronunce di Cassazione) – Autore Francesco Machina Grifeo

Corte di cassazione – Sentenza n. 9127/2015 e ordinanza n. 9169/2015; Tribunale di Lecce, sentenza 1463/2014

Si annuncia un nuovo round nell’infinita battaglia sull’anatocismo che vede fronteggiarsi banche e consumatori. Sull’onda di una recente sentenza di Cassazione, infatti, Adusbef e Federconsumatori stanno preparando una di lettera di diffida da inviare agli istituti di credito che hanno continuato ad applicare l’anatocismo per richiedere «il maltolto dal primo gennaio 2014».

La normativa – In quella data, infatti, è entrata in vigore la legge di Stabilità 2014 che ha modificato l’articolo 120 del Testo unico bancario vietando definitivamente che «gli interessi periodicamente capitalizzati possano produrre ulteriori interessi», sia annuali che trimestrali, rinviando però per la concreta attuazione della norma – e questo è il punto – ad un regolamento fin’ora mai adottato. Così, in attesa delle determinazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l’anatocismo continua ad essere applicato da alcune banche, sia pure con il vincolo del c.d. «pari binario», vale a dire un uguale trattamento per il cliente e per l’istituto di credito, sulla base della vecchia regolamentazione adottata dal Cicr nel 2000 in applicazione del Dl Salva Banche del ’99 (oggetto anche di illegittimità costituzionale relativamente alla regolamentazione retroattiva).

La giurisprudenza di merito
– Una situazione di incertezza che ha visto però diversi tribunali di merito schierarsi a favore dei consumatori. Per la Corte d’Appello di Genova, ordinanza 11 marzo 2014, per esempio, «attualmente l’anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha ulteriormente modificato il testo dell’ art. 120 del Tub nel senso di consentire solo la contabilizzazione e non più la capitalizzazione degli interessi». Ma è soprattutto la sentenza del tribunale di Lecce dell’11 aprile 2014, l’unica definitiva, ad aver segnato un punto per i correntisti statuendo che il meccanismo dell’anatocismo «è stato definitivamente soppresso» con la legge di stabilità, e ciò dunque a prescindere dall’emanazione della disciplina secondaria da parte del Cicr. Altre tre ordinanze nella stessa direzione sono state emesse dal tribunale di Milano (25 marzo e 3 aprile 2015) e dalla Corte di appello di Genova (17 marzo 2014)..

La Cassazione
– In questo scenario si registrano la dichiarazione trionfalistiche di questi giorni delle associazioni dei consumatori che parlano di «pietra tombale» sull’anatocismo. Questo sarebbe, infatti, l’effetto della sentenza di Cassazione 9127 del 6 maggio scorso secondo cui la «capitalizzazione annuale degli interessi è un uso illegittimamente applicato, non rilevando in ogni caso l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione». A cui si aggiunge l’ordinanza della Sesta Sezione n. 9169, del giorno successivo, dove si chiarisce che nel caso di capitalizzazione annuale degli interessi «valgono le stesse ragioni che inducono a rilevare d’ufficio – in assenza di una tempestiva deduzione ad opera dell’interessato – la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi inserita nel contratto di conto corrente bancario».

Va detto che tali pronunce si muovono tutte nel solco della sentenza 24418/2010 a Sezioni unite che ha bocciato l’anatocismo con riferimento però al precedente regime normativo. Per una ragione temporale, infatti, le questioni che arrivano oggi in Cassazione si riferiscono ancora ai periodi precedenti l’approvazione della legge di stabilità 2014. Per cui, la questione del disallineamento tra normativa primaria (la legge 147/2013), e secondaria (il – mancato – regolamento del Cicr che fa rivivere quello precedente), non è stato ancora affrontato direttamente in sede di legittimità (come avvenuto invece in sede di merito). È pur vero però che nel vietare il meccanismo di maturazione degli interessi sugli interessi, i giudici di Piazza Cavour non hanno posto esplicitamente una limitazione temporale, ed è in questo spazio bianco che si inserisce la battaglia delle associazioni dei consumatori.

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