Commissione Istruttoria Veloce illegittima: come chiedere il rimborso.
La Commissione Istruttoria Veloce (CIV) è un costo ben conosciuto da tutti i clienti che utilizzano i fidi o che “vanno in rosso” sul conto corrente.
Non tutti sanno che, nella gran parte dei casi, questi oneri sono addebitati senza rispettare specifiche disposizioni normative, pertanto suscettibili di rimborso a favore del Cliente.
- Cos’è la Commissione Istruttoria Veloca (CIV)?
- Caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce
- Riconoscere la Commissione Istruttoria Veloce illegittima
- Il Rimborso della Commissione di Istruttoria Veloce – iter di recupero
Cos’è la Commissione Istruttoria Veloce (CIV)?
La Commissione Istruttoria Veloce è stata introdotta nel 2012, è regolamentata dal Testo Unico Bancario all’art. 117 bis e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 644/2012 (fonti allegate a fine articolo).
E’ una commissione addebitata in presenza di uno sconfinamento determinato dall’utilizzo di somme di denaro:
- superiori all’affidamento (extra-fido)
- superiori al saldo disponibile (sconfinamenti in assenza di fido)
Essa remunera la Banca per i costi che sostiene per valutare il merito creditizio di un cliente a cui viene concesso uno sconfinamento.
Gli addebiti sono contabilizzati alla fine di ogni trimestre, troviamo la CIV di solito riepilogata nella parte dell’estratto conto dedicata al riassunto delle competenze.
Caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce
La Commissione di Istruttoria Veloce è determinata in misura fissa. Nei contratti con clienti non consumatori (ad esempio le aziende) la CIV può essere di importo differenziato. La Banca ha la possibilità di individuare fino ad un massimo di 3 scaglioni di importo.
L’importo della CIV deve essere commisurato ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca per svolgere l’istruttoria veloce ed i costi ad essa connessi.
La CIV trova la sua giustificazione nel verificarsi di un addebito che provoca uno sconfinamento oppure accresce uno sconfinamento preesistente.
Tale sconfinamento deve essere rilevato esclusivamente sul saldo disponibile di fine giornata.
Riconoscere la Commissione Istruttoria Veloce illegittima
La CIV non trova applicazione quando lo sconfinamento si verifica:
- sul solo saldo per valuta
- per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio la rata del mutuo)
I Clienti classificati come Consumatori (ad esempio i privati) beneficiano di maggiore elasticità infatti non è prevista l’applicazione della CIV anche nei casi in cui:
- il saldo passivo complessivo è inferiore o uguale a € 500 e lo sconfinamento ha durata massima di 7 giorni. Questa esclusione è prevista una sola volta per trimestre.
E’ importante evidenziare che la CIV è considerata legittima solo se l’addebito è preceduto da una effettiva attività istruttoria della Banca la quale valuta la posizione del Cliente e decide se accordare o meno lo sconfinamento.
L’onere di provare lo svolgimento dell’attività istruttoria è a carico della Banca.
In assenza di attività istruttorie, attuate per ogni singolo addebito, la CIV è illegittima, quindi può essere oggetto di rimborso.
Un altro esempio di manifesta applicazione illegittima della Commissione Istruttoria Veloce ricorre nell’ipotesi di addebiti plurimi nel singolo trimestre, un esempio rappresentativo è riportato di seguito:
Il Rimborso della Commissione di istruttoria veloce
Lo strumento più agevole e meno costoso per ottenere il rimborso è il Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Il Ricorso deve essere preceduto da un’istanza di Reclamo dettagliata.
Per questa procedura non è obbligatorio farsi assistere da un legale ed è previsto un solo contributo da versare alla Segreteria dell’Arbitro dell’importo di € 20,00. Il contributo viene restituito alla fine della procedura anche se il Ricorso è accolto, anche solo parzialmente.
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Fonti:
art. 117 bis T.ub.
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