COPIA ESTRATTI CONTO E CONDOMINIO: LA BANCA DEVE FORNIRE I DOCUMENTI – art. 119 Tub


COPIA ESTRATTI CONTO E CONDOMINIO: LA BANCA DEVE FORNIRE I DOCUMENTI – Art. 119 TUB

La riforma del condominio, in vigore dal 2013, ha introdotto l’obbligo per l’amministratore di aprire un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, sul quale far confluire tutte le entrate e le uscite relative alla gestione del condominio medesimo.

I singoli condomini come possono accedere al conto corrente condominiale?

Ebbene, vediamo i passaggi.

La legge stabilisce che “ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica” (art. 1129 co. 7 cod. civ.)

Il primo passaggio è quindi fare una richiesta formale direttamente all’amministratore del condominio, indicando gli estratti conto di cui si vuole prendere visione.

Se questi non si attiva, solo a questo punto, è possibile inoltrare una richiesta scritta alla banca titolare del rapporto intestato al condominio.

L’Arbitro Bancario Finanziario si è pronunciato specificando che:

la locuzione “per il tramite dell’amministratore” contenuta nel comma 7 dell’art. 1129 c.c. deve interpretarsi, ad avviso di questo Collegio, come prescrittiva di un obbligo di preventiva richiesta all’amministratore condominiale di attivarsi per far ottenere al richiedente la documentazione di cui si tratta, ma non come preclusiva del diritto del singolo condomino di richiederla e ottenerla direttamente dall’intermediario in caso di inadempienza dell’amministratore.

La banca ha 90 giorni per produrre la documentazione. L’art. 119 co. 4 del T.u.b infatti prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.” (Per un approfondimento Come chiedere con efficacia copia dei documenti bancari ex art. 119 Tub)

Se la banca non produce i documenti, decorsi i 90 giorni, è possibile scrivere un reclamo motivato e dettagliato all’omonimo ufficio dell’istituto di credito. Questi normalmente risponde entro 30 giorni.

E’ molto probabile che, sussistendo delle precedenti decisioni dell’ABF che hanno riconosciuto il diritto del singolo condomino a richiedere la copia dei documenti bancari, venga rilasciato quanto richiesto.  Al contrario, in caso di diniego o in assenza di risposta, si può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Segnaliamo, inoltre, che su questo tema si è pronunciata anche l’Autorità Garante della privacy. Essa è intervenuta sul delicato rapporto tra trasparenza dei conti e protezione dei dati personali ed ha recepito la nuova norma: “nonostante il conto sia intestato al condomino i singoli condomini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali” (cfr. newsletter n. 387 del 23.4.2014).

Indebiti Bancari – [email protected]

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FONTI:

Decisione 691/2015 ABF

Garante Privacy Newsletter n. 387 del 23/4/2014

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