Illegittima segnalazione Centrale Rischi: cancellazione e indicatori di anomalia – Tribunale di Milano 2015


Illegittima segnalazione in Centrale Rischi: indicatori di anomalia e cancellazione. Tribunale di Milano 2015

Evidenziamo una recente Ordinanza del Tribunale di Milano, Sesta Sez. Civile,  in cui vengono segnalati alcuni indicatori di anomalia riscontrati in una illegittima segnalazione di Sofferenza in Centrale Rischi. Il Tribunale, nel caso di specie,  in accoglimento del ricorso, ordina l’immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza e condanna la banca al pagamento delle spese. L’Ordinanza enuncia un principio più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo  Cassazione Civile I Sez. n. 15609/2014:

  •  «la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, la quale, se non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, deve determinarsi dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica».

La segnalazione in Centrale è stata considerata anomala, dunque illegittima, per la presenza di una serie di concorrenti indizi:

  •  la segnalazione è intervenuta dopo oltre un anno e mezzo dall’avvenuta costituzione in mora del debitore, «senza che nel frattempo la … posizione (di questi) abbia registrato mutamenti qualitativi e rilevanti».
  • la segnalazione è avvenuta a ridosso di una procedura di mediazione promossa dal cliente,  finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti. La segnalazione in questione è apparsa come una ritorsione.

Il Tribunale ha anche tenuto conto della circostanza che il cliente, dopo la costituzione in mora operata da parte dell’istituto di credito che ha effettuato la segnalazione, ma prima della segnalazione medesima, ha ottenuto un ingente finanziamento (di 8 Mln di € a fronte di un debito contestato di circa 112.000 €) da parte di un altro istituto di credito.

Quest’ultimo evento è decisivo, infatti, evidenzia una valutazione complessiva meritevole di affidamento bancario, una situazione patrimoniale del cliente/debitore che è incompatibile con un giudizio di insolvenza dello stesso, né fa emergere la sussistenza di una condizione equiparabile all’insolvenza stessa.

Fonte: Tribunale di Milano, Ordinanza 25 Febbraio 2015

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