NULLITA’ DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (Ord. del 30/10/2014) , sono inefficaci le clausole vessatorie se la loro approvazione avviene insieme alle altre condizioni generali e non in modo separato. Una circostanza che accade spesso nei contratti con le banche, con le assicurazioni o con le finanziarie che concedono prestiti al consumo.

 L’ordinanza non fa che seguire un filone già segnato dalla Cassazione (Sent. 9492/2012) . L’effetto della violazione di tale precetto non comporta la nullità dell’intero contratto. Però si considereranno come non apposte  le sole clausole vessatorie (il che potrebbe coinvolgere proprio gli aspetti principali del contratto).

>>>> Sarebbe illegittima una clausola di questo tipo: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il consumatore dichiara di aver preso consapevole visione degli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ecc.”.

Il richiamo generalizzato a tutte le clausole contenute nel contratto comporta l’inefficacia dell’approvazione delle clausole vessatorie, dal momento che tale sottoscrizione priva l’approvazione della specificità e della separatezza richieste dal Codice civile e dunque rende difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio.

>>>> Sarebbe invece legittima una clausola così formulata: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il consumatore dichiara di aver preso consapevole visione degli articoli n. 3, 7, 9, 12” dove, ad essere indicate, sono solo le clausole vessatorie.

Infatti, la legge – prosegue l’ordinanza – richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle singole e specifiche clausole approvate.