USURA MUTUI, COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA RILEVANTE – Trib. Bari 2014



Riceviamo da colleghi e volentieri pubblichiamo per interesse generale. In tema di Usura Mutui, il Tribunale di Bari ha sospeso una procedura esecutiva accogliendo il reclamo con le motivazioni che seguono.

Il Collegio osserva che “ai fini della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento delle rate di  mutuo) e la commissione  per l’estinzione anticipata.

Prosegue specificando che, ai fini della verifica della usurarietà del tasso,  la commissione per l’estinzione anticipata deve essere valutata e calcolata “al momento in cui il capitale è concesso a mutuo dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali sono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l’estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno dalla conclusione del contratto“.

Nel caso specifico la commissione di estinzione anticipata è dovuta contrattualmente anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario, da qui la necessità di cumulare interessi moratori e la citata commissione.

Fonte: Provvedimento del Tribunale di Bari del 12/12/2014 sito web www.orsiniemidio.it

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