QUANTO COSTA RICHIEDERE COPIA DI DOCUMENTI BANCARI EX Art. 119 tub?

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Quanto possono costare le copie dei documenti bancari richiesti ex art 119 del T.u.b.?

      Prima di fare una richiesta di copia di documenti bancari, soprattutto se dovete chiedere un buon numero di documenti, è consigliabile, per evitare sorprese, informarsi circa i costi da sostenere per il loro ritiro.

A favore del cliente vige il principio secondo  il quale “ i criteri di diligenza e di buona fede cui (l’istituto di credito) è tenuto a conformarsi nell’esecuzione degli incarichi richiedono che al cliente siano fornite, in via preventiva, precise indicazioni sul costo complessivo della produzione documentale richiesta”.

     In un precedente articolo abbiamo dato indicazioni su come richiedere i documenti bancari (Documenti bancari, come richiederli con efficacia). Suggeriamo di inserire, nella lettera di richiesta documenti, un espresso riferimento al provvedimento di seguito indicato. Privilegiate la consegna in formato digitale, su supporto esterno (es. chiavetta usb, meglio se fornita da voi) o con trasmissione a mezzo e-mail.

     I costi di produzione delle copie, in formato cartaceo o su file, sono diversi pertanto come tali devono essere  differenziati.

    Di regola la banca applica le condizioni standard previste dai Fogli Informativi ma su questo punto si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio di Roma Decisione n. 15/2015

     La questione riguardava gli onerosi costi imposti per il rilascio della copia della documentazione, circa 400 € poi ridotti, dopo una negoziazione, a € 150. La banca sosteneva che il costo era perfettamente legittimo perchè conforme ai Fogli Informativi.

    Il Collegio, al contrario, sostiene che l’istituto:

deve essere ristorato dei costi sostenuti per la produzione della documentazione, costi evidentemente variabili in funzione del tipo e della struttura dei documenti, della loro data di formazione e, più in generale, delle attività necessarie per reperirli e riprodurli.”  

Ritiene inoltre che la previsione standardizzata dei costi come indicati nei Fogli informativi non è coerente con lo spirito dell’art. 119 del TUB il quale  prevede che “Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”

     Il Collegio in accoglimento del ricorso sul punto, accerta e dichiara il diritto del cliente a ricevere la documentazione richiesta con addebito di spese commisurate ai soli costi di produzione, oltre ad eventuali spese di spedizione. 

Sul tema del costo delle copie di documenti bancari sono stati posti dei limiti che è bene conoscere e che trovate all’articolo   Sei regole per evitare il caro-copia dei documenti bancari.

Autore: Indebiti Bancari – Torino

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