TASSO MORA USURARIO, IL LEASING E’ A TITOLO GRATUITO – Trib. di Udine

Una recente sentenza del Tribunale di Udine, ha confermato la usurarietà di un contratto di leasing che prevedeva un tasso di mora ampiamente superiore al tasso soglia di periodo. Il provvedimento trasforma il leasing in un contratto gratuito, con obbligo di restituzione quindi del solo capitale.

La decisione è interessante nelle sue motivazioni. Non viene disposta, perchè ritenuta superflua, la CTU alla luce della notevole distanza tra tasso soglia di periodo (8,64%) ed il tasso mora previsto nel contratto (12,15%), ritenendo che nello scenario peggiore per il finanziato (costante ritardo nel rimborso delle rate ma pagamento delle more maturate) il costo effettivo annuo del contratto, compresa la mora, mai si sarebbe potuto contenere entro la soglia di usura.

In un altro passaggio il giudice valuta l’abnorme tasso di mora, singolarmente individuato, escludendo la correttezza della sommatoria indiscriminata tra i diversi tipi di interesse (convenzionali e di mora) operazione ritenuta priva di fondamento logico, matematico e giuridico.

Il giudice fa propria la tesi per cui per stabilire se vi è usura si devono considerare tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo, dunque anche le pattuizioni circa gli interessi moratori (Cassazione n. 350/2013).

La Legge 108/96 all’art 1 c. 1 dispone che “per la deteterminazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” .

La Legge di interpretazione autentica (L. 24 del 28/2/2001) ribadisce che “ai fini dell’applicazione dell’art 644 del cod. penale e dell’art. 1815 cod. civile – 2° c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

La L. 108/96 “vuole porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi ad ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, ed in ciò si qualifica il presidio imperativo”

In applicazione dell’art 1815 del cod. civ. per cui “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” il prestito si deve intendere a titolo gratuito.

Il giudice condanna la società di leasing a restituire € 356.000.

Fonte: Sentenza del Tribunale di Udine del 26/09/2014

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