Citiamo il provvedimento della Corte nella parte di nostro interesse: “In materia di anatocismo, in particolare riguardo la necessità di rinegoziare le relative clausole, nonchè con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, che sembrano escludere la possibilità di convalidare ex post le clausole di capitalizzazione trimestrale passiva per i rapporti in essere al 9/4/2000, data in cui entra in vigore la delibera del Cicr 9/2/2000 (…..), mentre attualmente l’anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dalla L. 27/12/2013 n. 147 che ha ulteriormente modificato il testo dell’art. 120 del TUB nel senso di consentire solo la contabilizzazione e non la capitalizzazione degli interessi”
L’applicazione della legge senza l’intervento del CICR trova conferma nella stessa disposizione normativa della legge n. 147/2013 la quale si applica sin dal primo gennaio 2014, senza bisogno di interventi del Cicr.
Le prescrizioni della norma si applicano «in ogni caso», secondo quanto espressamente previsto dall’art. 120, comma 2, T.U.B.. «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Attendiamo altri provvedimento dello stesso tenore che non esiteremo a pubblicare .