ANATOCISMO: si applica la Legge n. 147 del 27.12.2013

Segnaliamo un importante provvedimento della Corte d’Appello di Genova, che nell’Ordinanza del 17 marzo 2014 sembra dire addio all’Anatocismo. La Corte ritiene vincolante il nuovo art 120 del Tub così come modificato dalla L. 147/2013 e soprattutto ritiene meramente eventuale l’intervento del Cicr (come già sostenuto da autorevole dottrina).

Citiamo il provvedimento della Corte nella parte di nostro interesse: “In materia di anatocismo, in particolare riguardo la necessità di rinegoziare le relative clausole, nonchè con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, che sembrano escludere la possibilità di convalidare ex post  le clausole di capitalizzazione trimestrale passiva per i rapporti in essere al 9/4/2000, data in cui entra in vigore la delibera del Cicr 9/2/2000 (…..), mentre attualmente l’anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dalla L. 27/12/2013 n. 147 che ha ulteriormente modificato il testo dell’art. 120 del TUB nel senso di consentire solo la contabilizzazione e non la capitalizzazione degli interessi

L’applicazione della legge senza l’intervento del CICR trova conferma nella stessa disposizione normativa della legge n. 147/2013 la quale si applica sin dal primo gennaio 2014, senza bisogno di interventi del Cicr.

Le prescrizioni della norma si applicano «in ogni caso», secondo quanto espressamente previsto dall’art. 120, comma 2, T.U.B.. «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Attendiamo altri provvedimento dello stesso tenore che non esiteremo a pubblicare .

Corte d’Appello Genova_Ordinanza 17_3_2014

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