Finanziamento estinto in anticipo: rimborso polizza assicurativa


SPETTA IL RIMBORSO DELL’ ASSICURAZIONE SE IL PRESTITO E’ ESTINTO IN ANTICIPO.

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento, mutuo, cessione del quinto dello stipendio o pensione, viene meno l’obbligo di pagare i premi assicurativi che maturano dopo la chiusura del contratto.

Quando stipuliamo un contratto di finanziamento sovente ci troviamo a sottoscrivere delle assicurazioni accessorie. Solitamente è, più o meno velatamente, posta come condizione per ottenere  il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

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L’assicurazione può coprire diversi eventi, ad esempio il caso morte, invalidità, malattia, licenziamento. Quest’ultima copertura sta cadendo in disuso a causa del consistente aumento del rischio a carico delle compagnie assicurative. In molti casi l’assicurazione è pagata in via anticipata dal cliente, tramite il finanziatore, mediante il versamento di un premio unico.

L’Arbitro Bancario Finanziario in numerose Decisioni ha accertato il diritto del cliente a richiedere le quote non maturate del premio assicurativo versato per le polizze collegate al finanziamento.

Il diritto al rimborso trova le sue origini nell’accordo tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) del 2008, il quale, impegna la Banca a restituire al cliente la parte di premio assicurativo relativa al periodo residuo del finanziamento.

La questione trova successivamente una disciplina specifica. Infatti con il D.L. 179/2012 all’art. 22, co 15 quater, convertito in L. 221/2012, prevede che:

nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anni mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.

Per tutti i contratti estinti anticipatamente da non più di 10 anni  consigliamo di controllare i conteggi estintivi, i rinnovi, le rinegoziazioni. Le quote non maturate dei premi assicurativi, pagati in via anticipata, se non rimborsate o abbuonate in sede di estinzione, sono rimborsabili. E’ quindi possibile inoltrare una richiesta alla Banca che ha erogato il prestito o direttamente alla compagnia assicurativa.

Per superare l’eventuale riluttanza a concedere il rimborso ricordiamo che è sempre possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o al servizio Tutela del Consumatore presso l’I.v.a.s.s..

© Riproduzione riservata – Autore: Area Tecnica

Articolo revisionato il 13/09/2021

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